Successione legittima, legittimari pretermessi e azione di riduzione
Andreas Leiter
Maria J., madre di due figli, da sempre si trovava in buoni rapporti con il proprio figlio maggiore Paul. Con il figlio minore, Sebastian, cerano invece molti litigi. Pertanto decideva di redigere testamento, al fine di fare conseguire al figlio maggiore l’intero suo patrimonio. Tuttavia, la stessa decedeva alcuni giorni dopo, senza essere riuscita a fare il testamento. Quando Paul e Sebastian si vedono, il primo sostiene: „ Io avrò tutto, la mamma me lo ha promesso.” Sconcertato Sebastian J. si rivolge al proprio avvocato.
Avvocato Marco Lo Buono: „Chi sono gli eredi di una persona deceduta e quanto del relativo patrimonio sarà a loro attribuito soventemente dipende dall’esistenza o meno di un testamento redatto dal de cuius (la persona deceduta, nel caso di specie Maria J.). La successione testamentaria è applicabile solamente nel caso di esistenza di un testamento. Affinché un testamento possa essere considerato valido ed efficace, deve essere stato redatto secondo alcuni criteri formali ben definiti. In ogni caso deve essere interamente redatto, firmato e sottoscritto di pugno dal testatore.
Il futuro de cuius nel corso della propria vita può redigere più testamenti, potendo comunque in ogni tempo revocare un precedente testamento o modificarlo in tutto o in parte. Se alla morte del de cuius consta l’esistenza di più testamenti, di regola varrà quello più recente.
Con il testamento il de cuius può disporre di tutto il proprio patrimonio, così come era intenzione di Maria J. Tuttavia, anche se un tale testamento sarebbe stato da considerare formalmente valido ed efficace, il figlio Sebastian J. avrebbe comunque avuto la possibilità di fare valere il proprio diritto alla legittima: Infatti, ai sensi di legge una parte del patrimonio ereditario è riservato a favore dei cd. legittimari.
I legittimari sono in sostanza i parenti più stretti: il coniuge, i figli e, in caso di assenza di prole o di discendenti, anche gli ascendenti. A tale proposito il legislatore ha predisposto un freno alla libera disponibilità del patrimonio ereditario: Infatti, a favore dei legittimari la legge riserva una quota del patrimonio ereditario, quota intangibile anche dall’esistenza di un eventuale testamento. In pratica, il testatore può disporre liberamento soltanto di tale parte del proprio patrimonio eccedente la parte (indisponibile) riservata ai legittimari
I legittimari in parte o totalmente pretermessi possono difendersi in giudizio a mezzo dell’azione di riduzione. Con tale azione il legittimario pretermesso può fare valere il proprio diritto nei confronti dell’erede nominato dal testatore.
Nel caso di specie Maria J. Non ha redatto alcun testamento. Le sue dichiarazioni orali non bastano per fare conseguire ad un erede (qui Paul J.) un diritto ereditario. Per tale ragione nel caso di specie troverà applicazione la successione legittima ai sensi del codice civile. Siccome il coniuge di Maria J. Era già premorto, i due fratelli saranno eredi del patrimonio della madre per metà ciascuno.
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protocollo: Verena Duregger