Öffnungszeiten Sekretariat
8.00 - 12.30 Uhr
14.00 - 18.30 Uhr

LEITER Rechtsanwaltskanzlei / Studio Legale
Graben / Via Bastioni 11, 39031 Bruneck / Brunico

TEL +39 0474 555356 FAX  0474 556030 MAIL info@avv-leiter.it 
MwSt. Nr. 02452430214 St. Nr. LTR NRS 80D13 B160I

Dr. Andreas Leiter
andreas.leiter@pec.avv-leiter.it 

Dr. Hanspeter Leiter
hanspeter.leiter@pec.avv-leiter.it 

Graben 11 Via Bastioni
39031 Bruneck-Brunico
Italien

+390474555356

Rechttsanwaltskanzlei der Familie Leiter am Gilmplatz in Bruneck. Seit 1883.

servizi.jpg

Blog

Blog

Successione legittima, legittimari pretermessi e azione di riduzione

Andreas Leiter

 

Maria J., madre di due figli, da sempre si trovava in buoni rapporti con il proprio figlio maggiore Paul. Con il figlio minore, Sebastian, cerano invece molti litigi. Pertanto decideva di redigere testamento, al fine di fare conseguire al figlio maggiore lintero suo patrimonio. Tuttavia, la stessa decedeva alcuni giorni dopo, senza essere riuscita a fare il testamento. Quando Paul e Sebastian si vedono, il primo sostiene: Io avrò tutto, la mamma me lo ha promesso. Sconcertato Sebastian J. si rivolge al proprio avvocato.

Avvocato Marco Lo Buono: „Chi sono gli eredi di una persona deceduta e quanto del relativo patrimonio sarà a loro attribuito soventemente dipende dall’esistenza o meno di un testamento redatto dal de cuius (la persona deceduta, nel caso di specie Maria J.). La successione testamentaria è applicabile solamente nel caso di esistenza di un testamento. Affinché un testamento possa essere considerato valido ed efficace, deve essere stato redatto secondo alcuni criteri formali ben definiti. In ogni caso deve essere interamente redatto, firmato e sottoscritto di pugno dal testatore.

Il futuro de cuius nel corso della propria vita può redigere più testamenti, potendo comunque in ogni tempo revocare un precedente testamento o modificarlo in tutto o in parte. Se alla morte del de cuius consta l’esistenza di più testamenti, di regola varrà quello più recente.

Con il testamento il de cuius può disporre di tutto il proprio patrimonio, così come era intenzione di Maria J. Tuttavia, anche se un tale testamento sarebbe stato da considerare formalmente valido ed efficace, il figlio Sebastian J. avrebbe comunque avuto la possibilità di fare valere il proprio diritto alla legittima: Infatti, ai sensi di legge una parte del patrimonio ereditario è riservato a favore dei cd. legittimari.

I legittimari sono in sostanza i parenti più stretti: il coniuge, i figli e, in caso di assenza di prole o di discendenti, anche gli ascendenti. A tale proposito il legislatore ha predisposto un freno alla libera disponibilità del patrimonio ereditario: Infatti, a favore dei legittimari la legge riserva una quota del patrimonio ereditario, quota intangibile anche dall’esistenza di un eventuale testamento. In pratica, il testatore può disporre liberamento soltanto di tale parte del proprio patrimonio eccedente la parte (indisponibile) riservata ai legittimari

I legittimari in parte o totalmente pretermessi possono difendersi in giudizio a mezzo dell’azione di riduzione. Con tale azione il legittimario pretermesso può fare valere il proprio diritto nei confronti dell’erede nominato dal testatore. 

Nel caso di specie Maria J. Non ha redatto alcun testamento. Le sue dichiarazioni orali non bastano per fare conseguire ad un erede (qui Paul J.) un diritto ereditario. Per tale ragione nel caso di specie troverà applicazione la successione legittima ai sensi del codice civile. Siccome il coniuge di Maria J. Era già premorto, i due fratelli saranno eredi del patrimonio della madre per metà ciascuno.

Le interessano maggiori informazioni su un caso analogo a quello esposto? O ha un problema simile? Allora non esiti a contattare il sottoscritto all’indirizzo e-mail info@avv-leiter.it o al numero telefonico +39/0474/555356.

protocollo: Verena Duregger

Maso Chiuso - Scioglimento con vendita dei terreni agricoli

Andreas Leiter

Anton e Franz S. sono proprietari di un maso chiuso, sul quale sorge un vecchio e cadente casale rustico. Non svolgono più alcuna attività di allevamento bestiame e da anni affittano i campi ad altri contadini. Il vecchio casale non è più abitabile, ragione per cui gli stessi lo vogliono demolire e costruirvi accanto un nuovo edificio con diverse unità abitative per loro ed i rispettivi figli. A tale scopo intendono sciogliere il maso chiuso, non sapendo però bene se ciò sia possibile e come procedervi in concreto.

Avv.to Marco Lo Buono: A tale proposito bisogna anzitutto evidenziare che il consenso allo scioglimento di un maso chiuso è prestato dalla commissione locale per i masi chiusi. Solo successivamente l’istanza può essere presentata anche alla commissione provinciale per i masi chiusi. Lo scioglimento soventemente avviene alla condizione che le area coltivate vengano attribuite ad altri masi chiusi.

Pertanto, sarà anzitutto necessario trovare degli acquirenti per i terreni a destinazione agricola. Gli stessi dovranno però a loro volta essere proprietari di un maso chiuso. Alternativamente può essere scelta anche una persona che intenda fondare un nuovo maso chiuso.

Quindi di norma si procederà alla stipula di un preliminare d’acquisto tra il proprietario ed il possibile acquirente interessato all’acquisto. Se il possibile acquirente è a sua volta già proprietario di un maso chiuso, a tale proposito sarà altresì necessario il benestare della commissione per i masi chiusi. In tal caso la commissione controlla che la capacità lavorativa del possibile acquirente (ed eventualmente anche dei suoi familiari conviventi) sia sufficiente alla lavorazione di persona anche dell’area da acquistare.

Dopo il controllo di tali presupposti, sarà necessario sincerarsi sull’esistenza o meno di eventuali diritti di prelazione. Infatti, all’affittuario del terreno messo in vendita, come anche ai proprietari confinanti, se ed in quanto coltivatori diretti, può spettare un diritto di prelazione sul terreno messo in vendita. È onere di quest’ultimi soggetti provare l’esistenza a proprio favore di un simile diritto.

Se il diritto di prelazione eventualmente esistente viene disatteso, il soggetto pretermesso può infatti fare valere in giudizio il proprio diritto all’acquisto dei terreni anche successivamente alla stipula del rogito.

Se viceversa nessuno degli aventi diritto esercita il proprio diritto di prelazione nel termine previsto o se anche prima dello spirare di tale termine conferma per iscritto di rinunciarvi, si potrà quindi passare ad elaborare il contratto notarile per il definitivo passaggio di proprietà. A tale proposito è possibile inserire nel contratto anche clausole secondarie, p.es. riguardanti le agevolazioni fiscali a favore dei coltivatori diretti o la rinuncia della banca all’ipoteca di cui il terreno eventualmente risulta gravato.

Le interessano maggiori informazioni su un caso analogo a quello esposto? O ha un problema simile? Allora non esiti a contattare il sottoscritto all’indirizzo e-mail info@avv-leiter.it o al numero telefonico +39/0474/555356.

protocollo: dott. Verena Duregger

 

Patente di guida – come scoprire il proprio saldo punti

Andreas Leiter

Klaus B. viene fermato per eccesso di velocità. Oltre ad un ammenda gli vengono altresì decurtati 2 punti dalla patente. Essendo preoccupato per un’eventuale ritiro della patente, desidera conoscere il suo attuale saldo punti.

Nel 2003 è stata introdotta la cd. patente a punti. Ad ogni titolare di una normale patente di guida viene riconosciuto un saldo iniziale di 20 punti.

Il numero dei punti si riduce in caso di contravvenzione al Codice della Strada (C.d.S.), venendo detratto dal saldo iniziale il numero di punti previsti per la singola contravvenzione. In caso di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, commi 2 e 7 C.d.S. per esempio è prevista una decurtazione di 10 punti.

Anche in caso di più violazioni contemporanee (come per esempio guida in stato di ebbrezza, uso del cellulare alla guida, guida con la patente scaduta) non potranno essere decurtati più di 15 punti in totale – tranne nell’ipotesi che sia prevista quale pena anche la sospensione o la revoca della patente.

I punti vengono detratti esclusivamente al conducente del veicolo. Nel caso il conducente non potesse essere identificato, il proprietario del veicolo è obbligato a comunicare all’ente competente i dati personali ed il numero della patente di tale soggetto. Nel caso di mancato tempestivo adempimento di tale obbligo è prevista una pena pecuniaria da Euro 284 a 1.133, non invece la decurtazione di punti. Il proprietario del veicolo è però ammesso a esplicare per iscritto i validi motivi che non gli hanno permesso di comunicare i dati del conducente.

 Chi volesse sapere il proprio saldo punti, può chiamare il numero telefonico 848782782 (non trattandosi di un numero verde, saranno dovuti gli importi previsti dal proprio operatore telefonico).

 In alternativa è possibile accedere alle informazioni riguardanti la patente sul sito www.ilportaledellautomobilista.it a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale sito non solo offre la possibilità di consultare il proprio saldo punti, ma permette altresì di attivare diverse funzioni tramite sms o e-mail, ad esempio per essere ricordati in tempo alla scadenza della validità della patente o la necessità della revisione della propria autovettura.

Infine, merita evidenziare che a chi per due anni successivi non subisce la decurtazione di punti dalla patente sarà ripristinato il saldo punti iniziale pari a 20 e che per più di due anni mantiene tale saldo punti per ogni ulteriore anno ottiene ulteriori due punti fino ad un massimo di 30 punti.

Le interessano maggiori informazioni su un caso analogo a quello esposto? O ha un problema simile? Allora non esiti a contattare il sottoscritto all’indirizzo e-mail info@avv-leiter.it o al numero telefonico +39/0474/555356.

protocollo: Verena Duregger