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Potestà genitoriale e diritto di visita

Andreas Leiter

Dopo un attento esame di coscienza Viktoria e Günther W. di Brunico hanno deciso di separarsi. Tuttavia, per la coppia il benessere delle due figlie rimane la massima priorità. Insieme si presentano pertanto da un avvocato, volendo in particolare sapere: Come è regolato l’affidamento ed il diritto di visita dei figli in casi simile e quali altre decisioni dovranno essere prese in relazione ai figli?

 

Avvocato Andreas Leiter: Se i genitori non vivono più insieme, si presentano una serie di questioni riguardanti i figli. Tutte le relative decisioni dovranno essere prese nel massimo rispetto e nel preminente interesse del sviluppo personale del bambino e della sua formazione scolastica o professionale. Oltre agli interessi predominanti dei bambini possono e devono però essere prese in considerazione anche le possibilità e le esigenze dei genitori stessi.

In via di principio si assisterà all’affidamento condiviso dei bambini ad entrambi i genitori, il che sta a significare che quest’ultimi dovranno collaborare e prendere decisioni condivise durante l'intera età adolescenziale dei bambini. Decisioni meno importanti, come p.es. le attività ludiche o ricreative, potranno essere prese autonomamente dal genitore ove i bambini si trovano in quel momento, mentre tutte le restanti decisioni, che non riguardano semplicemente la vita quotidiana, come cioè le scelte riguardanti la formazione scolastica o professionale, dovranno necessariamente essere prese in concerto da entrambi i genitori. L'eccezione assoluta è rappresentata dall' affidamento esclusivo a favore di uno dei genitori. Una simile decisione dovrà però essere specificamente motivata da parte del Tribunale.

Se i genitori, come nel caso di Victoria e Günther W., non convivono, accanto alla questione sull’affidamento dei bambini dovrà essere affrontata anche quella riguardante il collocamento in concreto degli stessi in maniera predominante presso l’uno o l’altro genitore. Bisognerà cioè chiarire presso quale dei genitori il bambino trascorrerà la maggiore parte del tempo. Non va tuttavia scordato che ogni genitore ha il diritto di vedere i bambini, come anche ogni bambino ha il diritto di mantenere rapporti significativi e permanenti con entrambi i genitori ed anche con i nonni. A tale proposito non c’è però alcuna libertà di scelta: I genitori non solo hanno un diritto alla cura dei propri figli, ma vi hanno anche un vero e proprio dovere di legge. Non è consentito che uno die genitore si astenga dal vedere regolarmente i propri figli. Allo stesso tempo non è generalmente consentito che uno dei genitore impedisca all'altro di vedere il figlio.

Se i genitori a tale proposito non riescono a trovare un accordo, sarà il Tribunale a decidere presso quale genitore il bambino vivrà in maniera prevalente, di norma privilegiando la scelta che consentirà ai bambini di rimanere nell'ex casa di famiglia, così da ridurre al minimo lo sconvolgimento di vita derivante anche per loro dalla separazione dei genitori.

Al fine di garantire un regolare contatto dei figli anche con il genitore, ove i bambini non risultano collocati in maniera prevalente, dovrà essere necessariamente regolamentato il diritto di visita di quest’ultimo genitore. L'obbligo ed il diritto di visita di solito comprende pomeriggi o giornate intere durante la settimana di lavoro ed una specifica regolamentazione durante i fine settimana, la quale di norma comprenderà anche pernottamenti. Anche i giorni festivi e le vacanze potranno venire in tal senso regolamentate. Tuttavia sussiste anche la possibilità di una regolamentazione meno stringente, ove i genitori rimarranno liberi di accordarsi di volta in volta e secondo le loro esigenze del caso.

Il diritto di visita potrà però in genere essere adeguato alle esigenze più disparate: Vi è la possibilità che il bambino viva una settimana presso l’uno e la settimana seguente presso l’altro genitore. Anche un’abitazione “a turno” dei genitori nella (ex) casa di famiglia, ove i bambini manterranno quindi la propria residenza, risulta in linea di principio possibile. Questo sta a significare che il genitore durante il tempo nel quale il bambino è con lui, dovrà, occuparsi della cura della totalità degli interessi dello stesso. Tali soluzioni al momento rappresentano però ancora un'eccezione.

Le interessano maggiori informazioni su un caso analogo a quello esposto? O ha un problema simile? Allora non esiti a contattare il sottoscritto all’indirizzo e-mail info@avv-leiter.it o al numero telefonico +39/0474/555356.

Maso Chiuso - Scioglimento con vendita dei terreni agricoli

Andreas Leiter

Anton e Franz S. sono proprietari di un maso chiuso, sul quale sorge un vecchio e cadente casale rustico. Non svolgono più alcuna attività di allevamento bestiame e da anni affittano i campi ad altri contadini. Il vecchio casale non è più abitabile, ragione per cui gli stessi lo vogliono demolire e costruirvi accanto un nuovo edificio con diverse unità abitative per loro ed i rispettivi figli. A tale scopo intendono sciogliere il maso chiuso, non sapendo però bene se ciò sia possibile e come procedervi in concreto.

Avv.to Marco Lo Buono: A tale proposito bisogna anzitutto evidenziare che il consenso allo scioglimento di un maso chiuso è prestato dalla commissione locale per i masi chiusi. Solo successivamente l’istanza può essere presentata anche alla commissione provinciale per i masi chiusi. Lo scioglimento soventemente avviene alla condizione che le area coltivate vengano attribuite ad altri masi chiusi.

Pertanto, sarà anzitutto necessario trovare degli acquirenti per i terreni a destinazione agricola. Gli stessi dovranno però a loro volta essere proprietari di un maso chiuso. Alternativamente può essere scelta anche una persona che intenda fondare un nuovo maso chiuso.

Quindi di norma si procederà alla stipula di un preliminare d’acquisto tra il proprietario ed il possibile acquirente interessato all’acquisto. Se il possibile acquirente è a sua volta già proprietario di un maso chiuso, a tale proposito sarà altresì necessario il benestare della commissione per i masi chiusi. In tal caso la commissione controlla che la capacità lavorativa del possibile acquirente (ed eventualmente anche dei suoi familiari conviventi) sia sufficiente alla lavorazione di persona anche dell’area da acquistare.

Dopo il controllo di tali presupposti, sarà necessario sincerarsi sull’esistenza o meno di eventuali diritti di prelazione. Infatti, all’affittuario del terreno messo in vendita, come anche ai proprietari confinanti, se ed in quanto coltivatori diretti, può spettare un diritto di prelazione sul terreno messo in vendita. È onere di quest’ultimi soggetti provare l’esistenza a proprio favore di un simile diritto.

Se il diritto di prelazione eventualmente esistente viene disatteso, il soggetto pretermesso può infatti fare valere in giudizio il proprio diritto all’acquisto dei terreni anche successivamente alla stipula del rogito.

Se viceversa nessuno degli aventi diritto esercita il proprio diritto di prelazione nel termine previsto o se anche prima dello spirare di tale termine conferma per iscritto di rinunciarvi, si potrà quindi passare ad elaborare il contratto notarile per il definitivo passaggio di proprietà. A tale proposito è possibile inserire nel contratto anche clausole secondarie, p.es. riguardanti le agevolazioni fiscali a favore dei coltivatori diretti o la rinuncia della banca all’ipoteca di cui il terreno eventualmente risulta gravato.

Le interessano maggiori informazioni su un caso analogo a quello esposto? O ha un problema simile? Allora non esiti a contattare il sottoscritto all’indirizzo e-mail info@avv-leiter.it o al numero telefonico +39/0474/555356.

protocollo: dott. Verena Duregger