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Maso Chiuso - Scioglimento con vendita dei terreni agricoli

Andreas Leiter

Anton e Franz S. sono proprietari di un maso chiuso, sul quale sorge un vecchio e cadente casale rustico. Non svolgono più alcuna attività di allevamento bestiame e da anni affittano i campi ad altri contadini. Il vecchio casale non è più abitabile, ragione per cui gli stessi lo vogliono demolire e costruirvi accanto un nuovo edificio con diverse unità abitative per loro ed i rispettivi figli. A tale scopo intendono sciogliere il maso chiuso, non sapendo però bene se ciò sia possibile e come procedervi in concreto.

Avv.to Marco Lo Buono: A tale proposito bisogna anzitutto evidenziare che il consenso allo scioglimento di un maso chiuso è prestato dalla commissione locale per i masi chiusi. Solo successivamente l’istanza può essere presentata anche alla commissione provinciale per i masi chiusi. Lo scioglimento soventemente avviene alla condizione che le area coltivate vengano attribuite ad altri masi chiusi.

Pertanto, sarà anzitutto necessario trovare degli acquirenti per i terreni a destinazione agricola. Gli stessi dovranno però a loro volta essere proprietari di un maso chiuso. Alternativamente può essere scelta anche una persona che intenda fondare un nuovo maso chiuso.

Quindi di norma si procederà alla stipula di un preliminare d’acquisto tra il proprietario ed il possibile acquirente interessato all’acquisto. Se il possibile acquirente è a sua volta già proprietario di un maso chiuso, a tale proposito sarà altresì necessario il benestare della commissione per i masi chiusi. In tal caso la commissione controlla che la capacità lavorativa del possibile acquirente (ed eventualmente anche dei suoi familiari conviventi) sia sufficiente alla lavorazione di persona anche dell’area da acquistare.

Dopo il controllo di tali presupposti, sarà necessario sincerarsi sull’esistenza o meno di eventuali diritti di prelazione. Infatti, all’affittuario del terreno messo in vendita, come anche ai proprietari confinanti, se ed in quanto coltivatori diretti, può spettare un diritto di prelazione sul terreno messo in vendita. È onere di quest’ultimi soggetti provare l’esistenza a proprio favore di un simile diritto.

Se il diritto di prelazione eventualmente esistente viene disatteso, il soggetto pretermesso può infatti fare valere in giudizio il proprio diritto all’acquisto dei terreni anche successivamente alla stipula del rogito.

Se viceversa nessuno degli aventi diritto esercita il proprio diritto di prelazione nel termine previsto o se anche prima dello spirare di tale termine conferma per iscritto di rinunciarvi, si potrà quindi passare ad elaborare il contratto notarile per il definitivo passaggio di proprietà. A tale proposito è possibile inserire nel contratto anche clausole secondarie, p.es. riguardanti le agevolazioni fiscali a favore dei coltivatori diretti o la rinuncia della banca all’ipoteca di cui il terreno eventualmente risulta gravato.

Le interessano maggiori informazioni su un caso analogo a quello esposto? O ha un problema simile? Allora non esiti a contattare il sottoscritto all’indirizzo e-mail info@avv-leiter.it o al numero telefonico +39/0474/555356.

protocollo: dott. Verena Duregger