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La mia Foto su Facebook - cosa posso fare?

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La mia Foto su Facebook - cosa posso fare?

Andreas Leiter

Mio figlio minorenne l'anno scorso con la scuola ha effettuato una in visita al museo. Sulla pagina Facebook del museo ho adesso scoperto mio figlio su una foto, il che non mi piace affatto. Cosa posso fare?

Avvocato Andreas Leiter: In linea di principio, la fotografia di una persona che non sia di pubblico interesse non può essere pubblicata. Ciò significa che non può comparire su un giornale, un opuscolo, un catalogo o su Internet, a meno che non vi sia un valido motivo. Un tale motivo sussiste naturalmente ogni qual volta l'interessato abbia esso stesso dato il suo consenso.

Tuttavia, una giustificazione sussiste anche se la foto è stata scattata durante un evento pubblico o in uno spazio pubblico e la persona raffigurata vi appare solo casualmente. Cosa bisogna però intendere per casualmente? Un tanto vale se la foto, anche una volta rimossa la persona, conservi ciò nonostante il suo carattere di base. Se invece la persona raffigurata non può essere semplicemente rimossa o sostituita, non può trattarsi di una raffigurazione casuale. Se una persona non è riconoscibile (ad esempio perché fotografata da dietro), non è richiesto alcun consenso, indipendentemente dal fatto che si tratti di un bambino o di un adulto.

Se una foto raffigura un minorenne in modo riconoscibile, è necessario che i genitori diano il loro consenso. Nel caso, ad esempio, di produzioni fotografiche professionali, ciò può avvenire tramite una preventiva formale dichiarazione di consenso.

Però attenzione: Se uno solo dei genitori presta il proprio consenso, è consigliabile verificare se anche l'altro genitore non abbia obiezioni. Saranno anche casi isolati, ma sul punto si è già assisiti a diatribe anche giudiziarie, ove i genitori non erano assolutamente d’accordo nel prestare o meno il necessario consenso. Quando oggetto della fotografia è un adolescente, si dovrebbe richiedere anche allo stesso il consenso alla pubblicazione, anche già solo per una questione di rispetto.

Nel caso in questione, l'insegnante aveva prestato in maniera generica il consenso alla pubblicazione della foto, il che naturalmente non è sufficiente. Invero, non è l'insegnante a potere disporre di diritti personali del minore, ma esclusivamente il genitore. Nel caso di un adolescente, naturalmente anche lo stesso giovane.

Poiché nel caso in questione il Suo figlio era chiaramente identificabile ed era anche l'unica persona raffigurata sulla foto, l'intera questione poteva essere bonariamente chiarita tramite una decisa missiva alla direzione del museo.

Avete piacere di raccogliere ulteriori informazioni in merito alla tematica sopra trattata? O avete un problema simile? Concordate con me un colloquio informativo tramite info@avv-leiter.it o +39 (0) 474 555356.