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Vendita del maso chiuso e prelazione

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Vendita del maso chiuso e prelazione

Andreas Leiter

La signora T., contadina, vive con la sua famiglia in una fattoria di montagna a 1.300 metri s.l.m. Alcuni campi e prati confinano direttamente con i terreni della fattoria vicina. Entrambi sono masi chiusi. Il vicino fino ad ora coltivava di persona i propri terreni. Due settimane fa ha venduto l'intero maso ad una famiglia del vicino paese, senza di ciò informare la signora T., la quale, se richiesta, sarebbe stata interessata anch’essa all’acquisto. La stessa ora si interroga circa l’esistenza di un eventuale diritto di prelazione?

Avv. Andreas Leiter: La legge sui masi chiusi definisce un maso chiuso come un'unità composta da edifici destinati ad uso abitativo ed agricolo, nonché da terreni destinati all'agricoltura. Preservare questa unità è scopo principale del legislatore sui masi chiusi- dopo tutto, si tratta essenzialmente di assicurare il sostentamento ad una famiglia.

La frammentazione di campi, boschi e cascine deve essere evitata. Il diritto di prelazione agricola va anche oltre. Il suo scopo è quello di incoraggiare l’aggregazione di terreni agricoli in caso di vendita, così da facilitare una coltivazione congiunta e più efficiente. Pertanto, il diritto di prelazione è riconosciuto, per esempio, ai membri della famiglia contadina, all’affittuario o al vicino contadino.

Il diritto di prelazione è regolato dettagliatamente, rappresentando una restrizione alla libera circolazione di terreni. In questo modo, il legislatore vuole evitare possibili speculazioni non nell’interesse all'agricoltura.

Alcuni dettagli a titolo d'esempio: il membro della famiglia contadina esclude gli altri aventi diritto. All'affittuario di un maso chiuso spetta il diritto al diritto di prelazione anche se ha in affitto solo una parte del maso. Se più affittuari soddisfano i requisiti per il diritto di prelazione su un terreno, la legge sui masi chiusi detta i criteri per stabilire a quale degli affittuari spetterà la preferenza. In assenza di affittuario, un diritto di prelazione può eventualmente spettare al vicino confinante.

La questione è complessa, ragione per cui un possibile diritto di prelazione deve essere esaminato e valutato caso per caso.

La signora T. non è imparentata con il vicino, né ha in affitto terreni dello stesso. E – cosa importante - il vicino ha venduto l'intero maso chiuso. Secondo l'art. 10 comma 5 della legge sui masi chiusi, "in caso di vendita di un maso chiuso, i proprietari confinanti, anche se in possesso dei requisiti secondo la legge del 14 agosto 1971, n. 817, nella versione attuale, non hanno diritto di prelazione."