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Risarcimento danni in caso di incidente sciistico

Andreas Leiter

 

Herbert K. si è da poco messo in proprio con la propria attività di falegname, ragione per cui, non avendo ancora dei collaboratori, risulta molto impegnato e non li resta molto tempo per dedicarsi ad altro. Ogni tanto però il trentanovenne, esperto e provetto sciatore, trova comunque il tempo di andare a sciare con il proprio figlio Sven. Così anche una domenica nel gennaio 2016, quando Herbert K. Si trova con il figlio sulle piste del comprensorio sciistico Plan de Corones. Ad un certo punto i due si trovano sul bordo pista di una discesa verso valle a fare una pausa. Ad un certo punto il sig. K. si accorge che un altro sciatore, in precedenza caduto, sta scivolando nella loro direzione. Dopo essere riuscito all’ultimo momento ad allontanare il figlio, il falegname viene però centrato in pieno dall’altro sciatore, cadendo quindi rovinosamente e procurandosi una lesione gravissima: rottura del crociato. A causa del sinistro Herbert K. Non può lavorare per quattro mesi. Inoltre, residua un’inabilità permanente pari a sette punti percentuali. Cosa fare?

Avvocato Andreas Leiter: In caso di incidente sciistico, le conseguenze per il danneggiato possono spesso essere al quanto gravi. In particolare nel caso del sig. K., il quale nel periodo di malattia rimane senza reddito. Essendosi messo in proprio da poco ed essendo l’unico lavoratore della propri impresa individuale, il danno è doppio. Infatti, al periodo di forzata inattività e conseguente perdita di guadagno si è aggiunto anche il danno all’immagine, essendo stato costretto a disdire incarichi già acquisiti. Anche dopo la fine del periodo di malattia sofferto i nuovi incarichi latitavano e a causa dell’infortunio subito la capacità lavorativa del falegname risultava comunque diminuita per tutto il restante anno.

I Carabinieri intervenuti sul posto dell’incidente identificavano l’altro sciatore coinvolto, un turista tedesco, quale autore del sinistro. Come tale quest’ultimo è da considerarsi responsabile dell’incidente e quindi ai sensi delle disposizioni del codice civile sulla responsabilità extracontrattuale tenuto al risarcimento del danno.

Il danneggiato può fare valere il proprio diritto al risarcimento danni, non essendosi il convenuto diligentemente attenuto alle regole generalmente vigenti sulle piste da sci. Inoltre, al caso di specie risulterà applicabile la normativa appositamente dettata dalla cd. legge sulla pratica dello sci (legge n. 363 del 24.12.2003).

La citata legge all’art. 9 prescrive che ogni sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui. Il successivo art. 10 prescrive che lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. Tali regole corrispondono in realtà al decalogo FIS, le quali risultano essere internazionalmente riconosciute.

Per quanto precede, Herbert K. potrà agire nei confronti del turista tedesco per il risarcimento di tutti i danni patiti a causa del sinistro in questione. Potrà quindi richiedere il risarcimento del danno biologico patito, così come accertato da un medico legale, ossia distinguendo tra inabilità temporanea (la riduzione della capacità durante il percorso di guarigione) e inabilità permanente (le menomazioni fisiche non più perfettamente guaribili). Inoltre, a ciò si aggiungeranno i danni patrimoniali derivati dalla (forzata e prolungata) incapacità lavorativa, come anche la restituzione di tutte le spese (mediche) occorse a causa dell’incidente.

A tale ultimo proposito sarà decisivo documentare in maniera adeguata le perdite d’impresa subite, come anche tutte le eventuali spese effettivamente sostenute.

Avete domande riguardanti un caso simile? O necessitate di ulteriori informazioni a riguardo? Concordate un colloquio informativo tramite info@avv-leiter.it o +39 (0) 474 555356.