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Contributo al mantenimento dei figli in caso di seperazione o divorzio dei genitori

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Contributo al mantenimento dei figli in caso di seperazione o divorzio dei genitori

Andreas Leiter

Contributo al mantenimento die figli in caso di separazione dei genitori

 

Dopo un attento esame di coscienza Viktoria e Günther W. di Brunico hanno deciso di separarsi. Per la coppia il benessere delle due figlie rimane comunque la massima priorità. Insieme si presentano pertanto da un avvocato, volendo in particolare sapere chi deve pagare cosa per i bambini?

Avvocato Dr. Andreas Leiter: Se i genitori smettono di convivere, si presentano una serie di questioni e problematiche riguardanti i figli. Tutte le relative decisioni dovranno essere prese nel massimo rispetto e nel preminente interesse del sviluppo personale del bambino e della sua formazione scolastica o professionale. Oltre agli interessi predominanti dei bambini, possono e devono però essere considerate anche le possibilità e le esigenze dei genitori stessi.

Entrambi genitori dovranno concorrere nei limiti delle rispettive possibilità economiche al mantenimento del minore. Nel caso in cui il bambino si trovi prevalentemente presso la madre, sarà il padre a dovere in concreto provvedere al pagamento del cd. assegno di mantenimento alla madre. Il relativo ammontare sarà stabilito tramite un raffronto della situazione patrimoniale e del reddito di entrambi i genitori. Il genitore beneficiario di tale assegno, dovrà impiegare tali mezzi esclusivamente per il sostentamento del figlio, non invece per la soddisfazione dei propri bisogni.

Il contributo di mantenimento riguarda le spese correnti (alimentazione, vestiario, riscaldamento, corrente etc.), mentre le cd. spese straordinarie saranno oggetto di una regolamentazione a parte. Si tratta di spese in ordine a bisogni non ricorrenti e comunque non necessarie per la soddisfazione dei bisogni quotidiani. A tale proposito si distinguono le spese straordinarie necessarie (spese scolastiche e mediche, nonché in misura ridotta per attività sportive e ludiche) da quelle non necessarie (viaggi studio, l’acquisto di un pianoforte, hobby particolarmente costosi etc.). Mentre le spese straordinarie necessarie di norma devono essere sopportate da entrambi i genitori secondo le rispettive possibilità economiche o comunque secondo la quota stabilita dal Tribunale, nel caso di spese straordinarie non necessarie sussiste un vero e proprio obbligo di preventiva concertazione tra i genitori. Se i genitori in un caso simile non riescono ad accordarsi, le spese dovranno essere sopportate per intero da colui che le ritiene necessarie.

Il contributo di mantenimento a favore dei figli, sia ordinario che straordinario, è dovuto indipendentemente dalla sussistenza di precedenti nozze tra i genitori e/o dal regime matrimoniale (comunione o separazione dei beni) eventualmente adottato. Anche l’eventuale diritto ad un “assegno di mantenimento” per uno dei coniugi non dipende dal regime matrimoniale in precedenza adottato dai coniugi.

Dovrà inoltre essere adottata una regolamentazione in ordine ad eventuali contributi di sostentamento da parte della regione e/o della provincia, come anche in ordine al beneficiario di eventuali crediti d’imposta.

Ai genitori è riconosciuta la possibilità di regolamentare i suddetti punti in maniera condivisa. Se ciò non avvenisse nell’ambito di un procedimento per separazione o divorzio, è fortemente raccomandabile procedervi per iscritto.

Infine, merita essere ricordato come al genitore, il quale in passato abbia provveduto in maniera esclusiva al soddisfacimento dei bisogni del figlio, accollandosi tutti i relativi oneri, sia consentito rivolgersi al altro genitore per la ripetizione del contributo di mantenimento per il passato.

 

Desidera avere ulteriori informazione in relazione alla tematica esposta? O ha un problema simile? Allora non esiti a contattare il sottoscritto all’indirizzo e-mail info@avv-leiter.it o al numero telefonico +39/0474/555356.